Capo II

Art. 29

Dotazioni organiche del Servizio geologico

In vigore dal 13 ago 1987
1. Al servizio geologico sono attribuite, in pianta organica, le seguenti unità di personale: a) un dirigente generale del ruolo tecnico; b) due dirigenti superiori del ruolo tecnico; c) quattro primi dirigenti del ruolo tecnico; d) un ispettore generale e un geologo capo del ruolo ad esaurimento; e) ventinove unità della carriera direttiva tecnica, 7° e 8° livello funzionale; f) ventisei unità della carriera di concetto, 6° e 7° livello funzionale, di cui ventitre con la qualifica di perito e tre con la qualifica di segretario; g) sette unità della carriera esecutiva, 4° e 5° livello funzionale, con la qualifica di assistente; h) cinque unità della carriera ausiliaria, 2°, 3° e 4° livello funzionale, di cui tre con la qualifica di commesso e due con la qualifica di agente tecnico; i) quattro unità di personale operaio, 3°, 4° e 5° livello funzionale, con la qualifica di operaio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-29

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