Capo II
Art. 32
Assegnazioni di personale disposte dal Ministro
In vigore dal 13 ago 1987
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono fissati i contingenti di personale da destinare agli uffici di cui al titolo I, capi II e III, del presente regolamento.
2. Con la procedura di cui al comma precedente si provvede alla revisione dei, contingenti, in relazione ad intervenuti mutamenti delle esigenze funzionali.
3. Con la stessa procedura si può provvedere all'assegnazione temporanea di unità di personale a servizi diversi da quelli in cui sono organicamente incardinati, in relazione a speciali esigenze funzionali.
4. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di personale del Gabinetto e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, agli uffici di cui al titolo I, capi II e III, del presente regolamento possono essere destinate unità di personale ai sensi del precedente , comma 1, anche con funzioni di direzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-32