Titolo SECONDOCapo I

Art. 24

Utilizzazione di personale esterno

In vigore dal 13 ago 1987
1. Il Ministero può avvalersi, per le sue esigenze funzionali e per attività di consulenza, e con l'osservanza delle norme vigenti, di personale appartenente ad altre amministrazioni, comprese quelle di enti pubblici anche economici, in posizione di comando o in analoga posizione consentita dagli ordinamenti degli enti di appartenenza. Il relativo trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di provenienza, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento. 2. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministero può altresì avvalersi del personale di cui all', comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349. 3. Il trattamento economico del personale di cui al comma 2 del presente articolo è stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, con l'osservanza delle norme vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-24

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