Capo V

Art. 19

Comitato scientifico

In vigore dal 13 ago 1987
1. Il Comitato scientifico del Ministero dell'ambiente è presieduto dal Ministro. Esso ha la composizione ed esercita le funzioni di cui all' della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. Le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente. 3. Il Comitato si avvale di un apposito ufficio di segreteria, costituito nell'ambito del Servizio di cui al precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-19

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