Capo IV

Art. 11

Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente

In vigore dal 13 ago 1987
1. Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero concernenti tutte le opere, gli interventi e i piani che abbiano rilevanza d'impatto ambientale, l'informazione e i rapporti con i cittadini in materia ambientale, la raccolta e la gestione dei dati e la redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente, nonché l'attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale, di trasformazione dell'ambiente e di uso delle risorse. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici e amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonché i rapporti con le regioni per le materie di competenza, predispone gli atti e le attività di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti per i quali è previsto il suo concerto. 2. In particolare, sono comprese tra le funzioni esercitate dal Servizio quelle relative: a) alle competenze del Ministero dell'ambiente per la valutazione dell'impatto ambientale derivanti dalla disciplina transitoria di cui all' della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché dalla disciplina di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985, n. 337, e di ogni altra direttiva comunitaria concernente l'impatto ambientale, predisponendo i relativi atti e attività di competenza del Ministro; b) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell', comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei piani e programmi di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale; c) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell', comma 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la difesa del suolo; d) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell', comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale e della difesa del suolo, di cui all'art. 81, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; e) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell', comma 19, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione del piano nazionale per la protezione civile; f) alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell', comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di cave e torbiere, di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; g) all'adempimento e alla promozione di quanto previsto dall', comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e all'adempimento di quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo in materia di informazioni sullo stato dell'ambiente; h) alla ricezione di istanze, osservazioni e pareri in materia di tutela ambientale, nonché alla verifica tecnica delle segnalazioni di cui all', comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, avvalendosi, per le risposte e gli interventi conseguenti, della collaborazione degli altri servizi ed uffici; i) alle iniziative da adottare anche d'intesa con altri Servizi od uffici interessati per l'attuazione di quanto previsto dall', comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di educazione ambientale. l) alle attività in collaborazione con il Servizio conservazione natura previste dal precedente , comma 2, lettera d). 3. Il Servizio cura, per l'attività tutta del Ministero e d'intesa con gli altri Servizi ed uffici, la costituzione e la gestione della banca dati del Ministero, nonché i relativi collegamenti con centri di elaborazione dati di altre amministrazioni od enti, ai fini della razionale utilizzazione dei dati disponibili presso il Ministero, dell'informazione ai cittadini e per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), e di quelle di cui al comma 3 il Servizio si avvale di strutture specializzate; può anche avvalersi della collaborazione delle strutture di cui al precedente , comma 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere g) e h), il Servizio si avvale di una apposita struttura, sulla base di un regolamento approvato con decreto del Ministro, anche al fine di assicurare le risposte e gli interventi derivanti dai rapporti con l'opinione pubblica. 5. Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni: divisione 1ª - valutazione dell'impatto ambientale e piani di settore; divisione 2ª - affari generali - informazione ai cittadini - educazione ambientale; divisione 3ª - banca dati e relazione sullo stato dell'ambiente. 6. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari amministrativi, e da un dirigente superiore del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari di carattere tecnico. Alle divisioni 1ª e 3ª è preposto un primo dirigente del ruolo tecnico; alla divisione 2ª è preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo. 7. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-11

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