Capo II
Art. 6
Ufficio studi
In vigore dal 13 ago 1987
1. L'ufficio studi svolge attività di indagine, di studio e di documentazione che il Ministro ritenga di affidargli e che comunque non siano di competenza dei singoli servizi.
2. L'ufficio studi individua, d'intesa con i servizi, i problemi da analizzare, studiare e risolvere con la propria assistenza organizzativa e tecnica, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione dei funzionari appartenenti all'amministrazione ed esperti nelle particolari questioni da trattare.
3. Responsabile dell'ufficio è il capo dell'ufficio studi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-6