Capo IV
Art. 10
Servizio conservazione della natura
In vigore dal 13 ago 1987
1. Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero per la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio faunistico e vegetazionale, e quindi la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica interessante gli aspetti conservativi dell'ambiente e delle specie naturali, le iniziative di educazione ambientale nel settore delle aree protette ed ogni altra funzione di competenza del Ministero in materia di parchi naturali, riserve marine, zone umide ed altre zone protette e di tutela della flora e della fauna. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici ed amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonché i rapporti con le regioni per le materie di competenza. Predispone gli atti e le attività di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti per i quali è previsto il suo concerto.
2. In particolare, sono comprese tra le funzioni esercitate dal Servizio quelle relative:
a) all'individuazione dei territori nei quali promuovere l'istituzione di riserve naturali e di parchi di carattere interregionale, a norma dell', commi 1 e 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) alla definizione di criteri omogenei di gestione e all'emanazione di direttive per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica per i parchi nazionali e per le riserve naturali statali, verificandone l'osservanza, nonché all'elaborazione di norme generali di indirizzo e di coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale, a norma dell', comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
c) all'istituzione e alla gestione delle riserve marine e ai conseguenti piani di vincolo, regolamenti e convenzioni ed altre attività inerenti, a norma dell', commi 9, 10, 11 e 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
d) alle attività di competenza del Ministro dell'ambiente in collaborazione con il Servizio valutazione impatto ambientale, ai sensi dell', comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione degli atti di esercizio dei poteri di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle zone di particolare interesse ambientale di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431;
e) alla tutela della flora e della fauna, delle zone umide e di altri ecosistemi di cui si ritenga utile la conservazione e la valorizzazione, per la parte di competenza del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell', comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, d'intesa con le altre amministrazioni interessate.
3. Il Servizio partecipa inoltre, per la parte di sua competenza e in collaborazione con il Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, all'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell', comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all' della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
4. Nel rispetto delle competenze e delle procedure di cui all', comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Servizio può anche avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, della collaborazione del Corpo forestale dello Stato e delle Capitanerie di porto.
5. Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni:
divisione 1ª - aree protette terrestri e marine;
divisione 2ª - tutela del patrimonio faunistico e vegetazionale; divisione 3ª - affari amministrativi.
6. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettore. A ciascuna delle prime due divisioni è preposto un primo dirigente del ruolo tecnico, alla divisione 3ª è preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.
7. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio.
All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-10