Capo II
Art. 7
Ufficio stampa
In vigore dal 13 ago 1987
1. L'ufficio stampa:
informa il Ministro di ogni notizia che comunque interessi l'attività del Ministero;
cura i rapporti con la stampa e con la radiotelevisione, divulgando le informazioni di interesse pubblico relative alla vita e all'attività del Ministero;
attende alla diffusione di dichiarazioni del Ministro e di comunicati ufficiali;
attende alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero;
attende ad ogni altra attività concernente la stampa e la radiotelevisione di competenza del Ministero.
2. Responsabile dell'ufficio è il capo dell'ufficio stampa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-7