Titolo PRIMO›Capo I
Art. 3
Strutture operative per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno dell'ambiente
In vigore dal 13 ago 1987
1. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente il Ministero dell'ambiente si avvale:
a) del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che è posto alla diretta dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente;
b) del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, previa intesa con il Ministro competente;
c) degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza, nonché dei reparti delle Forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, fatte salve le attribuzioni di coordinamento di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121;
d) delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-3