Capo II
Art. 5
Ufficio legislativo
In vigore dal 13 ago 1987
1. L'ufficio legislativo:
coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi promossi dal Ministro;
segue l'attività legislativa delle Camere informandone gli uffici competenti e vagliandone le osservazioni, che sottopone al Ministro;
studia gli schemi di disegni di legge diramati dagli altri Ministri e, sentiti gli uffici competenti, sottopone al Ministro le eventuali osservazioni;
esprime parere sui problemi giuridici, sull'attività amministrativa di particolare rilevanza per il Ministero e su ogni altro affare che il Ministro ritenga di affidargli;
prende immediata conoscenza delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni parlamentari, richiede ed acquisisce gli elementi necessari e, sentiti gli uffici competenti, predispone le risposte da sottoporre al Ministro per l'approvazione;
cura i rapporti con il Parlamento e con le regioni secondo le direttive impartite dal Ministro.
2. Responsabile dell'ufficio è il capo dell'ufficio legislativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-5