Capo IV
Art. 9
Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale
In vigore dal 13 ago 1987
1. Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero concernenti tutte le forme di inquinamento e il risanamento dell'ambiente, e quindi la prevenzione, la rilevazione e lo studio dei fenomeni inquinanti, la promozione ed il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, l'individuazione e il risanamento delle aree inquinate. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici ed amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonché i rapporti con le regioni per le materie di competenza. Predispone gli atti e le attività di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.
2. In particolare, sono comprese tra le funzioni esercitate dal Servizio quelle relative:
a) alle competenze in materia di tutela delle acque dall'inquinamento già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall' della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed a quelle già attribuire dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma dell', comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell', commi 16 e 17, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi all'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e 3 luglio 1982, n. 515, concernenti rispettivamente la qualità delle acque di balneazione e delle acque di superficie destinate alla produzione di acqua potabile;
c) alle competenze in materia di smaltimento dei rifiuti già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma dell', comma 1, lettera b), della legge 8 luglio 1986, n. 349;
d) alle competenze in materia di inquinamento atmosferico ed acustico attribuite al Ministero dell'ambiente a norma dell', comma 1, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349;
e) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell', comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque;
f) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell', comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione della programmazione nazionale delle risorse idriche, di cui agli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
g) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell', comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai fini della fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore di cui all' della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché per la concertazione delle proposte relative alla fissazione di tali limiti quando siano relativi agli ambienti di lavoro;
h) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell', comma 15, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione degli atti di indirizzo e di coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e degli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse, ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore;
i) alle autorizzazioni e alle notifiche di cui all' della legge 8 luglio 1986, n. 349;
l) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell', della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la dichiarazione di "area ad elevato rischio di crisi ambientale", per l'individuazione dei conseguenti obiettivi per gli interventi di risanamento e per la formazione di un piano di disinquinamento.
3. Il Servizio partecipa inoltre, per la parte di sua competenza e in collaborazione con il Servizio per la conservazione della natura, all'esercizio delle funzioni attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell', comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all' della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
4. Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni:
divisione 1ª - Inquinamento del suolo;
divisione 2ª - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo; divisione 3ª - Inquinamento delle acque;
divisione 4ª - Affari generali - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
5. I piani settoriali di prevenzione degli inquinamenti e di risanamento sono elaborati dalle singole divisioni secondo le rispettive competenze.
6. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari amministrativi, e da un dirigente superiore del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari di carattere tecnico. A ciascuna delle prime tre divisioni è preposto un primo dirigente del ruolo tecnico; alla quarta divisione è preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.
7. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio.
All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-9