Capo II

Art. 4

Gabinetto del Ministro

In vigore dal 13 ago 1987
1. Il gabinetto del Ministro dell'ambiente ha la composizione ed attende alle funzioni indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Il gabinetto, con decreto del Ministro, può essere articolato in altri uffici, oltre quelli previsti nei successivi , ugualmente coordinati, secondo esigenze di funzionalità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-4

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