Capo IV
Art. 12
Servizio geologico
In vigore dal 13 ago 1987
1. Il Servizio è organo operativo e di consulenza nel settore delle scienze della terra.
2. Il Servizio opera nell'ambito del Ministero dell'ambiente, con autonomia funzionale e scientifica. Di esso possono avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio nonché, sulla base di una convenzione-tipo, le regioni. A sua volta il Servizio può avvalersi dell'attività, della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici anche privati.
3. Sono comprese tra le funzioni esercitate dal Servizio quelle relative:
a) agli studi e alle ricerche per la realizzazione e la pubblicazione della carta geologica d'Italia, delle carte tematiche e delle relative memorie illustrative;
b) a studi e ricerche di carattere geofisico;
c) allo studio paleontologico e litologico dei materiali raccolti;
d) allo studio dei giacimenti minerari sotto l'aspetto geologico;
e) alla raccolta dei minerali, delle rocce e dei reperti
paleontologici, e al loro ordinamento in collezione;
f) alla raccolta, all'ordinamento, alla schedatura e agli scambi di pubblicazioni tecniche e scientifiche, italiane e straniere, nel settore delle scienze della terra;
g) alla redazione e alla stampa del Bollettino del Servizio geologico e delle altre pubblicazioni ufficiali;
h) alla raccolta e alla gestione di dati geologici e geofisici, anche su base informatica, per la costituzione di una banca dati nazionale;
i) all'esercizio dei poteri ispettivi in relazione a scavi, pozzi, perforazioni, rilievi geofisici, ricerche idriche, opere di ingegneria civile;
l) a studi geologici, geofisici, geominerari e geoapplicativi in altri Stati, anche su richiesta dei Governi interessati.
4. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di direttore. È coadiuvato da due dirigenti superiori del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettori.
5. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio.
All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-12