Capo IV
Art. 16
Archivi dei servizi e degli uffici centrali del Ministero
In vigore dal 13 ago 1987
1. Presso ciascun Servizio e presso ciascuno degli uffici di cui al titolo I, capo II, del presente regolamento è costituito un archivio.
2. I dirigenti dei servizi e i capi degli uffici curano il flusso delle informazioni tra le varie strutture del Ministero ed adottano disposizioni atte a consentire la reciproca consultazione degli archivi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-16