Capo IV

Art. 16

Archivi dei servizi e degli uffici centrali del Ministero

In vigore dal 13 ago 1987
1. Presso ciascun Servizio e presso ciascuno degli uffici di cui al titolo I, capo II, del presente regolamento è costituito un archivio. 2. I dirigenti dei servizi e i capi degli uffici curano il flusso delle informazioni tra le varie strutture del Ministero ed adottano disposizioni atte a consentire la reciproca consultazione degli archivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-16

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