Capo IV
Art. 13
Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari
In vigore dal 13 ago 1987
Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta
consulenza del Ministero e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari
1. Il Servizio provvede a quanto necessario per assicurare la costituzione e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'ambiente di cui all' della legge 8 luglio 1986, n. 349, del comitato scientifico di cui all' della stessa legge e dei comitati tecnico-scientifici di settore di cui al comma 7 dell'articolo testè richiamato. In particolare, il Servizio organizza e coordina gli uffici di segreteria ed altri eventuali uffici ausiliari dei predetti organi.
2. Il servizio provvede altresì, avvalendosi di una apposita struttura, alle funzioni di competenza del Ministero per la predisposizione e la gestione dei piani di ricerca in materia ambientale e per il coordinamento della partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità europea, ai sensi dell', comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo amministrativo, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore, con funzioni di vicedirettore, e da un primo dirigente, entrambi del ruolo amministrativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-13