Capo V
Art. 21
Comitati tecnico-scientifici di settore
In vigore dal 13 ago 1987
1. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'ambiente, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente, e nel settore delle aree protette, ai sensi dell', comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Il consiglio nazionale dell'ambiente deve pronunciarsi entro trenta giorni sulla richiesta di parere avanzata dal Ministro dell'ambiente per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico di settore. Trascorso detto termine, il Ministro può comunque procedere all'emanazione del decreto istitutivo. Qualora il Ministro provveda in assenza o in contrasto con il parare del Consiglio nazionale dell'ambiente, il provvedimento deve essere motivato.
3. Di ciascun comitato tecnico-scientifico di settore sono chiamati a far parte esperti qualificati nel settore considerato, indicati nel decreto istitutivo. Uno di essi, indicato nel decreto istitutivo, ha funzioni di presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-21