Capo II
Art. 33
Ripartizione del personale all'interno dei servizi e degli uffici
In vigore dal 13 ago 1987
1. La ripartizione del personale all'interno dei Servizi e degli uffici è disposta, secondo criteri funzionali, dai direttori dei servizi e dai capi degli uffici, in ogni caso in cui non sia vincolata ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 giugno 1987
COSSIGA
FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PAVAN, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 7
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-33