Capo II

Art. 33

Ripartizione del personale all'interno dei servizi e degli uffici

In vigore dal 13 ago 1987
1. La ripartizione del personale all'interno dei Servizi e degli uffici è disposta, secondo criteri funzionali, dai direttori dei servizi e dai capi degli uffici, in ogni caso in cui non sia vincolata ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 giugno 1987 COSSIGA FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri PAVAN, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1987 Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 7
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