Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 25
In vigore dal 20 feb 1987
1. La trascrizione del vincolo di cui all'art. 53, comma terzo, della legge è richiesta dall'autorità civile erogante entro sessanta giorni dalla erogazione del contributo.
2. La rivalutazione prevista da tale disposizione è operata sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice di cui all' della legge, verificatasi tra il mese precedente l'erogazione del contributo e quello di restituzione delle somme.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-25