Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 29
In vigore dal 20 feb 1987
1. Chiunque abbia in concessione o in uso, anche di fatto, edifici di culto o altri immobili in cui si trovino arredi sacri, mobili, preziosi e comunque beni di interesse storico, bibliografico, archivistico, artistico, archeologico o monumentale di proprietà del Fondo edifici di culto risponde della diligente custodia e conservazione degli stessi.
2. Copia dei registri inventari di tali beni è conservata dal Ministero dell'interno, dalla prefettura e dall'ufficio dell'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.
3. Le variazioni da effettuare, per qualsiasi motivo, nei registri inventari sono comunicate alle suindicate amministrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-29