Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 29

In vigore dal 20 feb 1987
1. Chiunque abbia in concessione o in uso, anche di fatto, edifici di culto o altri immobili in cui si trovino arredi sacri, mobili, preziosi e comunque beni di interesse storico, bibliografico, archivistico, artistico, archeologico o monumentale di proprietà del Fondo edifici di culto risponde della diligente custodia e conservazione degli stessi. 2. Copia dei registri inventari di tali beni è conservata dal Ministero dell'interno, dalla prefettura e dall'ufficio dell'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio. 3. Le variazioni da effettuare, per qualsiasi motivo, nei registri inventari sono comunicate alle suindicate amministrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-29

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