Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 30

In vigore dal 20 feb 1987
1. I beni culturali di proprietà del Fondo edifici di culto non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli cui sono destinati senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno. 2. L'autorizzazione può essere data, sentito il consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, quando ricorrano ragioni o circostanze di particolare rilevanza, nazionale od internazionale, sotto il profilo culturale od artistico. 3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'obbligo di immediata restituzione del bene, salvo il risarcimento in favore del Fondo edifici di culto dei danni eventualmente subiti dal bene stesso. 4. Vanno in ogni caso osservate le norme di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-30

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