Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 33

In vigore dal 20 feb 1987
1. I prelevamenti dai fondi di riserva iscritti nel bilancio del Fondo edifici di culto sono disposti con decreto del Ministro dell'interno. 2. L'avanzo o il disavanzo di gestione determinato alla chiusura del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente viene iscritto nel bilancio di previsione dell'anno successivo in sede di assestamento. 3. L'avanzo viene destinato a finanziare spese istituzionali del Fondo edifici di culto o gli eventuali disavanzi di gestione degli anni finanziari precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-33

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