Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 28
In vigore dal 20 feb 1987
1. Le trascrizioni, le volture catastali o le iscrizioni tavolari relative al trasferimento dei patrimoni di cui agli articoli 55 e 69 della legge sono richieste, per delega del Ministro dell'interno, dai prefetti delle province in cui si trovano i beni da trasferire.
2. Le domande devono contenere l'indicazione dell'ente da cui il bene proviene, nonché, ai fini delle volture o iscrizioni tavolari, gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-28