Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 23
In vigore dal 20 feb 1987
1. Le quote di cui all'art. 47, comma secondo, della legge sono utilizzate dallo Stato a norma dell'art. 48 della legge secondo criteri e priorità stabiliti entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio dei Ministri, udite le competenti commissioni parlamentari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-23