Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 19
In vigore dal 20 feb 1987
1. Le domande in carta libera di trascrizione, di voltura catastale o di iscrizione tavolare relative ai trasferimenti di cui all', comma primo, della legge sono presentate dal legale rappresentante dell'ente al quale i beni sono trasferiti.
2. Alla domanda è allegata copia del decreto ministeriale di cui agli , comma secondo, e 30 della legge, con gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le domande di voltura catastale o di iscrizione tavolare devono contenere l'indicazione dell'ente da cui il bene proviene e gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.
4. Le domande relative ai trasferimenti a termini dell', comma quarto, della legge sono corredate anche da copia autentica del provvedimento del vescovo diocesano. Le conseguenti trascrizioni, volture catastali o iscrizioni tavolari sono effettuate sulla base di tale provvedimento.
5. In tutte le fasi delle procedure di trascrizione, voltura catastale o iscrizione tavolare, le esenzioni da ogni tributo ed onere di cui all', comma primo, della legge, sono subordinate all'espressa richiesta del legale rappresentante dell'ente al quale i beni sono trasferiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-19