Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 16
In vigore dal 20 feb 1987
1. L'Istituto centrale e gli istituti diocesani per il sostentamento del clero comunicano, rispettivamente al Ministro dell'interno e al prefetto competente, la composizione del consiglio di amministrazione e le successive variazioni, indicando anche quali siano i membri designati dal clero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-16