Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 15

In vigore dal 20 feb 1987
1. L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici è effettuata su richiesta del legale rappresentante secondo le modalità previste dagli e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile. 2. Per gli enti facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa lo statuto è sostituito dal decreto canonico di erezione da cui risultino la denominazione, la natura e la sede dell'ente. 3. Gli elementi di cui al comma 2 possono risultare anche da una dichiarazione dell'autorità ecclesiastica integrativa del decreto canonico di erezione. 4. Per gli altri enti ecclesiastici, ove manchi uno statuto approvato agli effetti civili e contenente le norme di funzionamento dell'ente e i poteri degli organi di rappresentanza, deve essere prodotto un attestato della Santa Sede o del vescovo diocesano dal quale risultino tali elementi. 5. In luogo del decreto di riconoscimento può essere allegato alla domanda un attestato del Ministro dell'interno da cui risulti che l'ente aveva il possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929. 6. Nell'attestato il Ministro indica gli elementi che dimostrano il possesso della personalità giuridica civile da parte dell'ente, dà atto dell'assenso dell'autorità ecclesiastica e dichiara che non è intervenuta alcuna causa di estinzione di tale personalità.
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