Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 14

In vigore dal 20 feb 1987
1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei provvedimenti canonici di cui agli , commi primo e secondo, e 29, comma primo, della legge adottati dall'autorità ecclesiastica dopo il 30 settembre 1986, e di quelli di cui all', comma terzo, della legge adottati dall'autorità ecclesiastica dopo il 30 settembre 1989, si applicano le procedure ordinarie previste per il riconoscimento, la trasformazione, la soppressione degli enti ecclesiastici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-14

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