Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 21

In vigore dal 20 feb 1987
1. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al precedente , ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-21

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