Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 22

In vigore dal 20 feb 1987
1. Le amministrazioni competenti provvedono ad emanare le disposizioni di attuazione dell'art. 47, commi secondo e terzo, della legge in relazione alle diverse modalità previste dalle leggi relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le modalità di versamento delle somme previste dai commi quarto e quinto del medesimo articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-22

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