Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 22
22 / 45In vigore dal 20 feb 1987
1. Le amministrazioni competenti provvedono ad emanare le disposizioni di attuazione dell'art. 47, commi secondo e terzo, della legge in relazione alle diverse modalità previste dalle leggi relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le modalità di versamento delle somme previste dai commi quarto e quinto del medesimo articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-22