Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 26
In vigore dal 20 feb 1987
1. I componenti del consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto designati ai sensi dell'art. 57 della legge durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente confermati più di una volta.
2. Venendo a mancare entro il quadriennio un componente del consiglio il nuovo componente resta in carica sino al compimento di tale quadriennio.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal direttore generale degli affari dei culti.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a vice prefetto e non inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro dell'interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-26