Art. 21
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 21

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In vigore dal 20 feb 1987
1. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al precedente , ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-21