Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 9
In vigore dal 20 feb 1987
1. La domanda per ottenere l'autorizzazione ad acquistare immobili o ad accettare donazioni o eredità o a conseguire legati è accompagnata:
a) dal certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risultino l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le generalità del legale rappresentante nonché l'esistenza di eventuali limitazioni del potere di rappresentanza;
b) dalla deliberazione, del competente organo dell'ente relativa all'acquisto qualora tale organo sia diverso dal legale rappresentante;
c) dal contratto relativo all'acquisto o dall'atto pubblico contenente la dichiarazione del donante, ovvero dal verbale di pubblicazione del testamento;
d) dalla perizia giurata descrittiva ed estimativa dei beni;
e) dalla indicazione delle somme di denaro e dall'elenco dei beni mobili oggetto della donazione, dell'eredità o del legato;
f) dall'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica ove prescritta;
g) da ogni altro elemento utile a documentare l'opportunità dell'acquisto e la destinazione dei beni.
2. Nell'istruire la domanda a termini delle leggi civili il prefetto acquisisce le informazioni e gli elementi ritenuti opportuni nonché il parere dei competenti uffici tecnici erariali e, ove occorra, di altri uffici tecnici dello Stato in ordine al valore dei beni rivolgendo diretta richiesta agli organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia.
3. I pareri di cui al comma 2 sono comunicati al prefetto entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-9