Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 7

In vigore dal 20 feb 1987
1. La domanda di revoca del riconoscimento civile di un capitolo cattedrale o collegiale a norma dell', comma primo, della legge è presentata, rispettivamente dalla Santa Sede o dal vescovo diocesano, al Ministro dell'interno, con l'indicazione dei motivi che giustificano la richiesta e della destinazione che l'autorità ecclesiastica intende dare ai beni del capitolo. 2. La domanda di revoca tiene luogo del provvedimento ecclesiastico di cui all', comma terzo, della legge. 3. Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato.
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