Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 5
In vigore dal 20 feb 1987
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento della personalità giuridica o il provvedimento di non accoglimento della domanda è comunicato al rappresentante dell'ente e all'autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato l'assenso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-5