Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 3
In vigore dal 20 feb 1987
1. Il possesso dei requisiti previsti dagli , commi primo e secondo, 11 e 12 della legge è documentato allegando alla domanda gli attestati della Santa Sede o di altra autorità ecclesiastica competente, salvo che si tratti di requisiti risultanti in modo certo da altro documento allegato.
2. Alla domanda di riconoscimento degli enti di cui agli della legge sono allegati i documenti comprovanti i mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'ente; per gli istituti religiosi di diritto diocesano è altresì allegata alla domanda una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di esistenza dell'ente.
3. Alla domanda di riconoscimento delle società di vita apostolica e delle associazioni pubbliche di fedeli è allegata una relazione sulla diffusione dell'ente e delle sue attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-3