Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 4
In vigore dal 20 feb 1987
1. Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce, se necessario, ulteriori elementi rivolgendo diretta richiesta all'ente, all'autorità ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia; trasmette quindi gli atti con il proprio parere al Ministro dell'interno, dando contestuale notizia agli interessati dell'avvenuta trasmissione.
2. Il prefetto territorialmente non competente che riceve la domanda di riconoscimento la trasmette, per gli adempimenti di cui al comma 1, al prefetto competente, dandone notizia agli interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-4