Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 6
In vigore dal 20 feb 1987
1. La domanda di riconoscimento delle associazioni di cui all' della legge è presentata all'autorità statale o regionale competente per il riconoscimento, corredata dai documenti richiesti dalle leggi civili per il riconoscimento delle persone giuridiche.
2. Alla domanda è altresì allegato l'atto di costituzione o approvazione dell'autorità ecclesiastica dal quale risultino anche i poteri dell'autorità medesima in ordine agli organi statutari.
3. Per l'assenso dell'autorità ecclesiastica si applica la disposizione dell', comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-6