Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 2

In vigore dal 15 ott 1999
1. La domanda di riconoscimento prevista dall' della Legge è diretta al Ministro dell'interno ed è presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta. 2. Alla domanda sono allegati: a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso; b) i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all', comma primo, della legge; c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento. 3. L'atto di assenso, prescritto dagli della legge, può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-2

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