Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 2
In vigore dal 15 ott 1999
1. La domanda di riconoscimento prevista dall' della Legge è diretta al Ministro dell'interno ed è presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta.
2. Alla domanda sono allegati:
a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso;
b) i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all', comma primo, della legge;
c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento.
3. L'atto di assenso, prescritto dagli della legge, può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-2