Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 11

In vigore dal 20 feb 1987
1. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'interno le deliberazioni adottate in attuazione dei canoni 1277, 1292, paragrafo 2, e 1295 del codice di diritto canonico entro trenta giorni dalla loro promulgazione; comunica altresì il limite di valore stabilito dalla Santa Sede ai sensi del canone 638, paragrafo 3, del codice di diritto canonico. 2. Chiunque via abbia interesse può richiedere alla prefettura del luogo in cui risiede copia delle deliberazioni indicate nel comma 1, vigenti al momento della richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo