Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 11
11 / 45In vigore dal 20 feb 1987
1. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'interno le deliberazioni adottate in attuazione dei canoni 1277, 1292, paragrafo 2, e 1295 del codice di diritto canonico entro trenta giorni dalla loro promulgazione; comunica altresì il limite di valore stabilito dalla Santa Sede ai sensi del canone 638, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.
2. Chiunque via abbia interesse può richiedere alla prefettura del luogo in cui risiede copia delle deliberazioni indicate nel comma 1, vigenti al momento della richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-11