Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 13
In vigore dal 20 feb 1987
1. Il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall', comma secondo, della legge è emanato su proposta del Ministro dell'interno.
2. Il Ministro comunica all'autorità ecclesiastica competente gli elementi da cui risulta che è venuto meno qualcuno dei requisiti prescritti per il riconoscimento dell'ente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-13