Art. 13
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 13

13 / 45
In vigore dal 20 feb 1987
1. Il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall', comma secondo, della legge è emanato su proposta del Ministro dell'interno. 2. Il Ministro comunica all'autorità ecclesiastica competente gli elementi da cui risulta che è venuto meno qualcuno dei requisiti prescritti per il riconoscimento dell'ente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-13