Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 38

In vigore dal 20 feb 1987
1. Il presidente della fabbriceria: a) annualmente predispone e sottopone al consiglio, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; b) esegue le delibere del consiglio ed eroga le spese deliberate; c) in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari e ne riferisce per la ratifica al consiglio nella prima adunanza utile; d) promuove, da parte del rappresentante legale della chiesa o dell'ente cui questa è annessa, la tutela dei diritti relativi ai beni della chiesa amministrati dalla fabbriceria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-38

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