Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 38
In vigore dal 20 feb 1987
1. Il presidente della fabbriceria:
a) annualmente predispone e sottopone al consiglio, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) esegue le delibere del consiglio ed eroga le spese deliberate;
c) in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari e ne
riferisce per la ratifica al consiglio nella prima adunanza utile;
d) promuove, da parte del rappresentante legale della chiesa o dell'ente cui questa è annessa, la tutela dei diritti relativi ai beni della chiesa amministrati dalla fabbriceria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-38