Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 41
In vigore dal 20 feb 1987
1. La fabbriceria, che sia persona giuridica, continua ad amministrare i beni di sua proprietà e quelli di cui all', anche se la chiesa perde la personalità giuridica a norma dell' della legge o per altra causa. Alla soppressione della fabbriceria che non disponga più di tali beni si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno d'intesa col vescovo diocesano, udito il Consiglio di Stato.
2. La fabbriceria, che non sia persona giuridica, cessa di esistere se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non vi sono più beni da amministrare a norma dell'. L'estinzione è accertata con decreto del Ministro dell'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-41