Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 44
In vigore dal 20 feb 1987
1. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione governativa per gli acquisti, presentate da un beneficio ecclesiastico o da una chiesa parrocchiale o cattedrale. hanno efficacia per l'ente che a norma degli della legge succede all'ente estinto.
2. Le liberalità disposte con atto anteriore al 1 luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico da costituire, sono devolute all'Istituto per il sostentamento del clero della stessa diocesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-44