Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Art. 42
In vigore dal 20 feb 1987
1. Fino alle scadenze stabilite dall' della legge per gli enti di cui al medesimo articolo non ancora iscritti nel registro delle persone giuridiche il certificato previsto dall', lettera a), del presente regolamento è sostituito da una certificazione della competente autorità ecclesiastica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-42