Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 43

In vigore dal 20 feb 1987
1. La domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presentata dagli enti di cui agli della legge è corredata da copia del decreto del Ministro dell'interno che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-43

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