Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 39

In vigore dal 15 ott 1999
1. Il Presidente della fabbriceria trasmette al prefetto entro il 30 novembre dell'anno precedente il bilancio di previsione dell'anno successivo. Inoltre trasmette al prefetto entro il 31 marzo di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, prima dell'invio al prefetto, debbono essere approvati dal consiglio. 2. Il prefetto, sentito il vescovo diocesano, può formulare osservazioni entro trenta giorni. 3. Il prefetto, qualora siano accertate, anche a mezzo di ispezioni dallo stesso disposte, gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero l'impossibilità per la fabbriceria di continuare a funzionare: a) ove ricorrano motivi di urgente necessità può, sentito il vescovo diocesano, sospendere la fabbriceria affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario; b) in ogni caso riferisce al Ministro dell'interno, il quale, sentito il vescovo diocesano ed udito il Consiglio di Stato, può sciogliere la fabbriceria e nominare un commissario straordinario. 4. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 3, l'amministrazione straordinaria non può eccedere il termine di sei mesi, prorogabile, in casi eccezionali, fino ad un anno, termine entro il quale la fabbriceria deve essere ricostituita.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo