Art. 25
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222

Art. 25

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In vigore dal 20 feb 1987
1. La trascrizione del vincolo di cui all'art. 53, comma terzo, della legge è richiesta dall'autorità civile erogante entro sessanta giorni dalla erogazione del contributo. 2. La rivalutazione prevista da tale disposizione è operata sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice di cui all' della legge, verificatasi tra il mese precedente l'erogazione del contributo e quello di restituzione delle somme.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33#art-rde-25